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Sez. 1, Sentenza n. 685 del 02/03/1976 (Rv. 379328 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZE DI ANNULLAMENTO DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - GIUDIZIO DI DELIBAZIONE - DIRITTO DI DIFESA - ESERCIZIO - AVVISO ALLE PARTI - OBBLIGATORIETA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379328-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZE DI ANNULLAMENTO DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - GIUDIZIO DI DELIBAZIONE - DIRITTO DI DIFESA - ESERCIZIO - AVVISO ALLE PARTI - OBBLIGATORIETA - LIMITI.*

La Corte d'appello, alla quale venga presentata la sentenza del tribunale ecclesiastico di annullamento di matrimonio concordatario, celebrato davanti ad un ministro di culto cattolico, prima di pronunciare in camera di consiglio il provvedimento che rende esecutiva nell'ordinamento dello stato la sentenza ecclesiastica, e tenuta ad avvertire le parti, al fine di assicurare alle medesime l'Esercizio del diritto di difesa, nei limiti compatibili con lo svolgimento secondo il rito camerale del procedimento delibativo. (Conf 3088/74, mass n 371554; (Conf 2572/74, mass n 371001; (Conf 913/73, mass n 363276).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)