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Sez. 1, Sentenza n. 3314 del 05/07/1978 (Rv. 392740 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITA - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - PROCEDIMENTO CAMERALE - DIRITTO DI DIFESA DELLE PARTI - GARANZIE - NOTIZIA EX ALIUNDE DELLA MERA ESISTENZA DEL PROCEDIMENTO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1978-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392740-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - NULLITA - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - PROCEDIMENTO CAMERALE - DIRITTO DI DIFESA DELLE PARTI - GARANZIE - NOTIZIA EX ALIUNDE DELLA MERA ESISTENZA DEL PROCEDIMENTO - INSUFFICIENZA.*

Nel procedimento camerale dinanzi alla Corte d'appello, per la declaratoria di esecutivita di sentenza ecclesiastica di nullita del matrimonio, trasmessa dal supremo tribunale della segnatura apostolica, l'Obbligo di assicurare il diritto di difesa delle parti puo ritenersi soddisfatto quando esse abbiano, in concreto, fatto valere le loro ragioni, ovvero, in difetto, abbiano avuto una conoscenza legale dell'instaurazione e dello svolgimento del procedimento medesimo, non formalizzata in precisi schemi o con rigorosi termini, ma sostanzialmente idonea a fornire gli elementi di tempo e di luogo necessari all'Esercizio di quel diritto. Al fine indicato, pertanto, non e sufficiente che le parti abbiano avuto una qualche notizia, ex aliunde, della mera esistenza del procedimento. (V 685/76, mass n 379328; (V 2572/74, mass n 371001).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)