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Sez. L, Sentenza n. 10786 del 12/08/2000 (Rv. 541093 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Presupposti - Dipendenti di impresa svolgente attività mista - Spettanza dell'indennità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541093-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

La normativa sulla mobilità, introdotta dalla legge n. 223 del 1991, con l'esplicito richiamo operato all'istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria, prevista dall'art. 2 della legge n. 1115 del 1968, ha inteso riconoscere il diritto all'indennità di mobilità ai soli lavoratori di imprese industriali che occupino più di quindici dipendenti, restando invece esclusi da tale indennità i lavoratori di imprese svolgenti attività a carattere misto, nei confronti delle quali non è possibile un ampliamento o una modifica della sfera di operatività della cassa integrazione.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1968 num. 1115 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)