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Sez. 4 - , Sentenza n. 32507 del 16/04/2019 Ud. (dep. 22/07/2019) Rv. 276797 - 02

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Reati colposi – Infortuni sul lavoro – Responsabilità del datore di lavoro per l’omessa vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni a tutela della sicurezza – Esigibilità della condotta - Prassi elusiva delle prescrizioni – Conoscenza o ignoranza colpevole da parte del datore di lavoro – Necessità – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276797-02

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

In tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell'esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio, "perché il fatto non costituisce reato", la sentenza di condanna del legale rappresentante di una società di raccolta rifiuti per l'omicidio colposo di un lavoratore deceduto perché, dopo aver ritirato l'ultimo sacchetto di rifiuti, anziché salire nella cabina del camion, si era aggrappato dietro allo stesso, rilevando che la vigilanza che i veicoli venissero utilizzati in maniera conforme alle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi era stata delegata ai capisquadra presenti sui mezzi, e che era impossibile una diuturna vigilanza su mezzi circolanti ininterrottamente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)