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Sez. L - , Ordinanza n. 25221 del 10/11/2020 (Rv. 659541 - 01)

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato - Distinzione dal contratto di lavoro subordinato con partecipazione agli utili dell'impresa - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659541-01

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il secondo comporta un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare di colui che assume le scelte di fondo dell'organizzazione aziendale. (Nella specie, la S.C. ha reputato incensurabile l'accertamento compiuto dal giudice di merito, che aveva desunto il carattere simulato del rapporto di associazione in partecipazione dalla mancata prova della consegna del rendiconto da parte dell'associante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2552, Cod. Civ. art. 2553, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 86 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 53, Cod. Civ. art. 2549

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)