Sez. 1, Sentenza n. 1340 del 04/02/1995 (Rv. 490298 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Bene - Cessione in godimento ad un terzo prima della dichiarazione di fallimento - Contratto - Inopponibilità al fallimento - Dichiarazione con ordine al terzo di rilascio del bene - Provvedimento del tribunale confermativo del relativo provvedimento del giudice delegato - Ricorso per cassazione in relazione alla declaratoria di inopponibilità - Rimedio esperibile - Impugnazione con ricorso per cassazione dell'ordine di rilascio - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
Qualora il giudice delegato, nell'esercizio delle attribuzioni inerenti alla conservazione del patrimonio del fallito (art. 25 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267), dichiari l'inopponibilità al fallimento di contratto con cui il debitore abbia in precedenza ceduto ad un terzo il godimento di un bene, ordinandone a detto terzo il rilascio, e poi il tribunale fallimentare, in esito a reclamo, confermi entrambe le determinazioni, l'esperibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, deve essere esclusa con riferimento a quella declaratoria, trattandosi di statuizione infirmata da radicale carenza di potere, e quindi autonomamente denunciabile con domanda od eccezione di nullità assoluta, mentre deve essere riconosciuta con riferimento al suddetto ordine di rilascio, il quale esprime decisione del tribunale medesimo sulla regolarità di atto esecutivo del giudice delegato, e, come tale, è denunciabile in sede di legittimità, per far valere l'esorbitanza dell'ordine stesso dagli indicati compiti di conservazione del patrimonio (in assenza di un preventivo accertamento in sede contenziosa dell'inefficacia di quel contratto).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)