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Sez. 1, Sentenza n. 4590 del 22/05/1997 (Rv. 504626 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato fissante un termine, al curatore, per l'eventuale subingresso al fallito, in un contratto ancora non eseguito - Conseguente provvedimento del Tribunale adito, di dichiarazione di avvenuto automatico scioglimento del contratto, con conseguenze restitutorie - Sua riconducibilità ai poteri del Tribunale - Esclusione - Carenza assoluta di potere - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Idoneità della pronuncia suddetta al giudicato, e sua impugnabilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Rilevabilità della nullità in ogni tempo e sede - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504626-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI

Esula del tutto dai suoi poteri, il Tribunale il quale, adito in sede di reclamo ex art. 26 della legge fall. avverso un provvedimento del Giudice Delegato il quale abbia fissato un termine al Curatore per l'eventuale subingresso al fallito in un contratto preliminare, dichiari che il contratto in questione debba intendersi automaticamente sciolto per l'avvenuto decorso del termine fissato dal Giudice Delegato, con le conseguenze di carattere restitutorio connesse al predetto scioglimento. Con tale pronuncia, infatti, il Tribunale, lungi dal mantenersi nell'alveo dell'attività amministrativa di gestione del patrimonio fallimentare, finisce per statuire, in via definitiva, su una questione di diritti soggettivi circa l'asserito automatico scioglimento del contratto, la quale non può certo essere risolta nell'ambito della procedura ex art. 26 della Legge Fallimentare, ma va decisa in un ordinario processo di cognizione, nel conflitto tra le parti contendenti. Una tale pronuncia, risultando emessa in radicale carenza di potere, non è idonea a disporre della situazione giuridica in contestazione, non è suscettibile di passare in cosa giudicata, e resta in facoltà di qualsiasi interessato farne valere, in ogni tempo e sede, la radicale nullità e la conseguente inidoneità a produrre effetti giuridici. E, pertanto, essendo priva di carattere decisorio, non può neppure essere impugnata con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)