Sez. 3, Sentenza n. 6581 del 17/07/1997 (Rv. 506113 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Esercizio del diritto - Presupposto - Silvicoltura - Attività di coltivazione del fondo - Configurabilità - Condizioni.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
Ai fini dell'esercizio del diritto di riscatto, di cui all'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590, la silvicoltura non può considerarsi attività di coltivazione del fondo qualora non sia complementare ad una attività della coltivazione della terra o comunque aggiuntiva rispetto alla concreta coltivazione di un fondo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 81 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)