Sez. U, Sentenza n. 8486 del 14/04/2011 (Rv. 616792 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Diritto di prelazione e riscatto agrario - Estensione al silvicoltore - Riconoscimento - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Alla luce di un'interpretazione evolutiva del sistema - che tenga conto dei successivi e più recenti interventi legislativi, i quali in modo non equivoco tendono ad equiparare l'attività di coltivatore diretto a quella di chi eserciti la silvicoltura - il diritto di prelazione e riscatto agrario di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, esteso dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 al coltivatore diretto proprietario di terreno confinante, deve essere riconosciuto anche al silvicoltore che eserciti, in via esclusiva o principale, tale attività, con il solo limite - in riferimento alla prelazione del confinante - che i terreni da vendere e quello di proprietà del silvicoltore siano entrambi boschivi. (Principio enunciato in una fattispecie alla quale era applicabile, "ratione temporis", il testo dell'art. 2135 cod. civ. nella versione antecedente la sostituzione operata dall'art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2135, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 1, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)