Sez. 3, Sentenza n. 980 del 09/04/1974 (Rv. 368918 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - ATTO DI PIGNORAMENTO - CONTENUTO.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - ATTO DI PIGNORAMENTO - CONTENUTO.*
L'atto di pignoramento presso terzi consta di due parti: a) l'ingiunzione al debitore a norma dell'art 492 cod proc civ, che e opera dell' ufficiale giudiziario, il quale, di solito, la documenta nella relazione di notificazione dell'intero atto; b) l'atto sottoscritto dalla parte o dal suo difensore munito di procura, che contiene l'intimazione al terzo di non disporre, senza ordine del giudice, delle cose o delle somme da esso terzo dovute al debitore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 543
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)