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Sez. 3, Sentenza n. 980 del 09/04/1974 (Rv. 368918 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - ATTO DI PIGNORAMENTO - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1974-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368918-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - ATTO DI PIGNORAMENTO - CONTENUTO.*

L'atto di pignoramento presso terzi consta di due parti: a) l'ingiunzione al debitore a norma dell'art 492 cod proc civ, che e opera dell' ufficiale giudiziario, il quale, di solito, la documenta nella relazione di notificazione dell'intero atto; b) l'atto sottoscritto dalla parte o dal suo difensore munito di procura, che contiene l'intimazione al terzo di non disporre, senza ordine del giudice, delle cose o delle somme da esso terzo dovute al debitore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 543

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)