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Sez. 3, Sentenza n. 7019 del 21/06/1995 (Rv. 492980 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Atto di pignoramento presso terzi - Ingiunzione dell'ufficiale giudiziario al debitore esecutato ex art. 492 cod. proc. civ. - Finalità - Forma.
Stato
decisa il 1995-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492980-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

L'atto di pignoramento presso terzi ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione per il soddisfacimento del procedente all'espropriazione attraverso l'ingiunzione di cui all'art. 492 cod. proc. civ., che deve essere contenuta nell'atto di pignoramento e rivolta specificamente e direttamente dall'ufficiale giudiziario al debitore esecutato, ed attraverso l'intimazione, rivolta, con la medesima forma, al terzo, di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme e delle cose da lui dovute al debitore esecutato. Pertanto, la mancanza anche di uno soltanto degli elementi indicati nell'art. 543 cod. proc. civ., trattandosi di requisiti essenziali dell'atto, provoca l'inesistenza giuridica del pignoramento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 543

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)