Sez. 3, Sentenza n. 2859 del 13/02/2015 (Rv. 634397 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA | Pignoramento immobiliare - Relata di notifica in calce all'ingiunzione ex art. 492 cod. proc. civ. - Sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario della sola relazione di notificazione - Validità del pignoramento - Sussistenza - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - IN GENERE: FORMA
In tema di espropriazione forzata immobiliare, è valido l'atto di pignoramento che rechi un'unica sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario, apposta in calce alla relazione di notificazione stilata di seguito all'ingiunzione al debitore ex art. 492 cod. proc. civ., garantendo tale sottoscrizione la provenienza dall'ufficiale giudiziario anche dell'ingiunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)