Sez. 2, Sentenza n. 1300 del 28/02/1986 (Rv. 444737 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - PREVISIONE PER L'IPOTESI DI RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO DI PRETENDERE LA PRESTAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - PREVISIONE PER L'IPOTESI DI RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO DI PRETENDERE LA PRESTAZIONE.*
La clausola penale, la quale configura una concordata e preventiva liquidazione del danno in favore del creditore, può essere stipulata, secondo la previsione dell'art. 1382 cod. civ., per il caso d'inadempimento, ovvero per il caso di ritardo nell'adempimento (ferma restando la possibilità di contemplare per lo stesso rapporto due diverse penali, per l'uno e per l'altro degli indicati casi). Qualora la penale venga fissata per il solo ritardo, il creditore, esigendola, non perde il diritto di pretendere la prestazione pur dopo il verificarsi di tale ritardo (art. 1383 cod. civ.), né quindi il diritto, a fronte di un inadempimento definitivo, di essere risarcito del danno ulteriore e diverso rispetto a quello coperto dalla penale medesima.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1383, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)