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Sez. 5, Sentenza n. 35588 del 03/04/2017 Ud. (dep. 19/07/2017) Rv. 271206 - 01

NULLITÀ - IN GENERE | Delitto di stalking - Determinatezza del capo d'imputazione - Indicazione precisa del luogo e della data di ogni singolo episodio - Necessità - Esclusione - Idoneità a consentire un'adeguata difesa - Sufficienza - Requisiti.
Stato
decisa il 2017-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271206-01

NULLITÀ - IN GENERE

Ai fini della rituale contestazione del delitto di "stalking" non si richiede che il capo d'imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si è concretizzato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 11, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)