Sez. L, Sentenza n. 12912 del 18/12/1995 (Rv. 495132 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione supplementare ex legge n. 1338 del 1962 - Sistema di computo - Criteri di computo fissati dalle leggi succedutesi nel tempo - Applicabilità - Data di presentazione della domanda - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
La pensione supplementare, disciplinata, quanto ai requisiti di esistenza del relativo diritto, dalla legge 12 agosto 1962 n. 1338, che aveva previsto un sistema di calcolo essenzialmente contributivo, è stata poi modificata dal d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 il quale, pur lasciando inalterato il carattere contributivo, ha previsto (art. 19) un nuovo sistema di calcolo dei contributi; tale sistema è stato poi superato dalla legge 23 aprile 1981 n. 155 la quale ha previsto, anche per le pensioni supplementari, il sistema retributivo (art. 7) con la conseguente possibilità di utilizzare la tabella C (poi sostituita dalla tabella E ex D.L. 29 luglio 1981 n. 402, convertito in legge 26 settembre 1981 n. 437) annessa al citato d.P.R. n. 488 del 1968, tabella che, seppur originariamente introdotta per le ipotesi residuali delle pensioni ordinarie (art. 5, ottavo comma, del d.P.R. da ultimo citato), nelle quali cioè non fosse possibile determinare, con riguardo al lavoro anteriore al 1968, l'importo delle retribuzioni, è stata "ex lege" individuata come parametro comune alle pensioni ordinarie ed a quelle supplementari; infine il sistema è stato ulteriormente modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297 la quale ha introdotto la regola dell'indicizzazione delle retribuzioni, prese a base ed attualizzate nel loro valore mediante applicazione degli indici ISTAT elaborati ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. L'ammontare di siffatta pensione deve essere determinato, al momento della decorrenza (individuata nel primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda), sulla base dei criteri di computo fissati dalle leggi succedutesi nel tempo; ne consegue che per il periodo lavorativo anteriore al 1968 la suddetta pensione deve essere calcolata in base alla tabella C) allegata al d.P.R. n. 488 del 1968 a nulla rilevando che la domanda sia stata presentata dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 297 del 1982.
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 19, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7, Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 437, Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)