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Sez. L, Sentenza n. 1779 del 27/02/1997 (Rv. 502697 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione supplementare ex art. 5 legge n. 1338 del 1962 - Costituzione del relativo diritto - Epoca di versamento dei contributi - Rilevanza - Domanda di pensione - Condizione sospensiva determinante per la decorrenza - Configurabilità - Conseguenze sulla normativa applicabile per la liquidazione - Contributi versati prima del 1968 - Determinazione della retribuzione (non nota) ex tabella "C" allegata al d.P.R. n. 488 del 1968 - Necessità - Rivalutazione della retribuzione pensionabile ex legge n. 297 del 1982 - Concorrente applicabilità - Tabelle predisposte dall'.I.N.P.S. - Illegittimità.
Stato
decisa il 1997-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502697-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

Il diritto alla pensione supplementare, prevista dall'art. 5 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 a favore dei titolari di una pensione maturata nell'ambito di una gestione sostitutiva dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel caso in cui i contributi accreditati presso quest'ultima assicurazione non siano sufficienti per una pensione autonoma, deve intendersi sorto e maturato sulla base del versamento dei relativi contributi, mentre la domanda di liquidazione, che influisce sulla decorrenza della pensione, costituisce una mera condizione sospensiva dell'acquisizione del diritto, che quindi viene retroattivamente a consolidarsi ed è disciplinato sulla base della legislazione vigente al momento della maturazione, salve le ulteriori discipline integrative che non abbiano implicitamente o esplicitamente abrogato la precedente. Ne consegue che, con riferimento a contributi versati anteriormente al 1968 e domanda di pensione successiva all'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297, introduttiva del sistema di rivalutazione automatica delle retribuzioni pensionabili, il sistema di calcolo della pensione supplementare rimane ancorato a quello introdotto dal d.P.R. n. 488 del 1968 (richiamato, per le pensioni supplementari, dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 155) - e, specificamente, alla determinazione delle retribuzioni, che non siano accertabili sulla base dei metodi previsti dall'art. 5 del d.P.R. n. 488, mediante la tabella "C" -, senza esclusione, però dell'applicazione dell'ulteriore sistema di rivalutazione di cui alla legge n. 297 del 1982 ai fini dell'adeguamento della pensione ai valori attuali.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)