Sez. L, Sentenza n. 438 del 19/01/1998 (Rv. 511719 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione supplementare - Perfezionamento del relativo diritto - Domanda amministrativa - Necessità - Liquidazione della pensione - Rivalutazione della retribuzione pensionabile - Periodi anteriori al 1968 - Riferimento alla retribuzione ricostruita (dalle marche contributive) mediante la tabella "C" - Necessità - Lacuna legislativa - Esclusione - Nuova determinazione delle tabelle da parte dell'INPS - Inammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Ai fini della liquidazione della pensione supplementare - il diritto alla quale si perfeziona solo con la presentazione della domanda amministrativa, decorrendo dal primo giorno del mese successivo, ed è regolato dalla normativa in vigore al momento di tale suo perfezionamento -, la rivalutazione della retribuzione pensionabile a norma dell'art. 3, comma undicesimo, della legge n. 297 del 1982, deve essere operata, nel caso di versamenti contributivi effettuati in periodi antecedenti al 1968 con il sistema delle marche assicurative, sugli importi retributivi determinati mediante la tabella "C" allegata al d.P.R. n. 488 del 1968, sostituita dalla tabella "E" allegata al D.L. n. 402 del 1981 (convertito con modificazioni dalla legge n. 537 del 1981), indipendentemente da ogni altra valutazione o indagine (e in particolare senza necessità di accertamenti in merito ad eventuali ipotesi di "doppia rivalutazione"). Al riguardo rilevano, infatti, le univoche prescrizioni dell'art. 5, sesto comma, d.P.R. n. 488 del 1968, che, senza distinzioni o differenze afferenti al collocamento temporale dei periodi lavorativi rispetto all'anno 1968, prevede, ove non sia possibile accertare la retribuzione pensionabile per mezzo della apposita dichiarazione del datore di lavoro da presentarsi con le modalità di cui al citato art. 5, commi terzo, quarto e quinto, il riferimento alla anzidetta tabella, di conversione dei vari importi delle marche settimanali in importi retributivi. Nè sono ravvisabili in detta disciplina di conversione vuoti legislativi che possano giustificare l'elaborazione da parte dell'INPS di nuove tabelle di conversione per i periodi anteriori al 1968.
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)