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Sez. 1, Sentenza n. 1465 del 09/02/1995 (Rv. 490355 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi di giudizio - Esibizione nel giudizio presso la corte di Cassazione - Preclusione ex art. 372 cod. proc. civ. - Operatività.
Stato
decisa il 1995-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490355-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO

Il giudizio della Corte di Cassazione, in materia elettorale, pur estendendosi alla valutazione degli atti e dei documenti già prodotti e delle risultanze già acquisite nei precedenti gradi del processo, si svolge pur sempre al di fuori di ogni attività istruttoria diretta all'acquisizione dei fatti da valutare, e non può configurarsi giammai come un riesame pieno del merito alla stregua di un terzo grado di giudizio. Pertanto, anche in materia elettorale, opera la preclusione dell'art. 372 cod. proc. civ., che vieta, in linea generale, l'esibizione di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)