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Sez. 1, Sentenza n. 2903 del 13/03/1995 (Rv. 491120 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. - Rigetto - Intervento del terzo - Ammissibilità - Questione relativa - Deducibilità con il ricorso ex art. 111 Cost. - Limiti.
Stato
decisa il 1995-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491120-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE

Il provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. non ha il carattere della decisorietà e della definitività, se non in ordine alla condanna alle spese. Ne consegue che la questione relativa all'ammissibilità dell'intervento del terzo nel procedimento promosso ai sensi e per le finalità dell'art. 700 cod. proc. civ., non è autonomamente deducibile con il ricorso ex art. 111 Cost., se non sotto il profilo di un accertamento incidentale e pregiudiziale alla stessa condanna al pagamento delle spese di quel tipo di procedimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)