Sez. L, Sentenza n. 9674 del 19/08/1992 (Rv. 478582 - 01)
Spese giudiziali civili - Procedimenti speciali - In genere | Rigetto dell'istanza ex art. 700 cod. proc. civ. e decisione sulle spese processuali - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
Spese giudiziali civili - Procedimenti speciali - In genere
Qualora il pretore adito ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., non ravvisando le condizioni per la statuizione in via di urgenza, neghi le cautele innominate invocate dal ricorrente, la sua pronunzia si concreta in un provvedimento che, pur rivestendo la forma dell'ordinanza, ha con riferimento al capo concernente le spese processuali, natura decisoria e, di conseguenza, è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)