diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5633 del 19/06/1996 (Rv. 498171 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Ordinanza di rigetto - Condanna alle spese - Impugnabilità - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498171-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE

In tema di provvedimenti cautelari, con l'entrata in vigore del terzo comma dell'art. 669 "septies" cod. proc. civ., introdotto dalla legge n. 352 del 1990, la condanna alle spese contenuta nell'ordinanza di rigetto non è più impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto la norma predetta ne ha previsto espressamente l'opponibilità ai sensi dell'art. 645 e seguenti cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)