Sez. 5, Sentenza n. 10571 del 30/04/2010 (Rv. 613061 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Attribuzione di rendita provvisoria - Condizioni - Determinazione della rendita definitiva - Conguaglio dell'imposta da parte del Comune per tutto il periodo considerato - Possibilità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, applicabile "ratione temporis", la rendita considerata dal contribuente quando non esista una rendita definitiva, ovvero quando quella esistente non sia più valida per essere intervenute variazioni permanenti su essa incidenti, ha un valore provvisorio ed il Comune, a seguito dell'attribuzione della rendita definitiva, può, a norma dell'art. 11 del d.lgs. n. 504 cit., liquidare per tutto il periodo considerato l'eventuale maggiore imposta rispetto a quella emergente dalla rendita provvisoria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)