Sez. 5, Sentenza n. 2941 del 10/02/2010 (Rv. 611849 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Fabbricati originariamente privi di rendita catastale - Base imponibile - Determinazione - Art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Portata - Riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti - Carattere provvisorio - Conseguenze - Determinazione della rendita definitiva - Conguaglio dell'imposta da parte del Comune - Possibilità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, per i fabbricati originariamente privi di rendita catastale, trova applicazione l'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui il contribuente assolve l'imposta sulla base di un valore determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Tale valore, che ha natura provvisoria, è suscettibile di conguaglio una volta che l'UTE abbia determinato la rendita definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 1, dello stesso d.lgs.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)