Sez. 5, Sentenza n. 16701 del 27/07/2007 (Rv. 601136 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Modificazione della rendita catastale - Efficacia - Decorrenza dalla notificazione - Atti impositivi adottati entro il 31 dicembre 1999 e non ancora definitivi - Interessi e sanzioni - Decorrenza dalla scadenza del termine per l'impugnazione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il quale fa decorrere l'efficacia degli atti di attribuzione della rendita catastale dalla data della notificazione, si applica anche alla modifica delle rendite originarie, e legittima, in caso di mancata impugnazione da parte del contribuente, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 14, comma secondo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 e dall'art. 14, comma primo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Tuttavia, se l'atto di modificazione della rendita catastale è stato recepito in un atto impositivo adottato entro il 31 dicembre 1999 e non ancora divenuto definitivo alla data di entrata in vigore della legge n. 342 del 2000 (10 dicembre 2000), non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e la scadenza del termine per la presentazione del ricorso (prorogato all'8 febbraio 2001).
Riferimenti normativi: Legge 18/12/1997 num. 472 art. 14, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 30 com. 11, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)