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Sez. 1, Sentenza n. 11474 del 20/11/1993 (Rv. 484422 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Piani particolareggiati | Annullamento da parte del giudice amministrativo - Conseguenti effetti ripristinatori o risarcitori - Limiti soggettivi.
Stato
decisa il 1993-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484422-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Piani particolareggiati

L'annullamento, da parte del giudice amministrativo, di un piano particolareggiato in forza del quale sia stata disposta l'espropriazione di un terreno, investe un atto amministrativo di contenuto plurimo e scindibile, nella parte in cui incide sulle posizioni soggettive dei singoli proprietari interessati ed in relazione ad ogni singolo bene compreso nel piano. Pertanto, la posizione di altro proprietario che sia rimasto estraneo al giudizio ovvero dello stesso proprietario in relazione ad altro terreno espropriato con diverso provvedimento non impugnato, non può beneficiare degli effetti ripristinatori o risarcitori conseguenti a detto annullamento, che si verificano esclusivamente con riguardo alla specifica posizione soggettiva fatte valere per il singolo bene determinato in ordine al quale è stata chiesta la tutela.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)