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Sez. 1, Sentenza n. 7253 del 16/04/2004 (Rv. 572113 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI P.U. - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO | Inquadramento negli atti c.d. plurimi - Impugnazione - Conseguente giudicato di annullamento - Limiti.
Stato
decisa il 2004-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572113-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI P.U. - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO

La dichiarazione di pubblica utilità - che è implicita nell'approvazione del piano di insediamenti produttivi - non è un atto collettivo, ma va inquadrato nella categoria degli atti plurimi, ossia di quelli che riguardano una pluralità di soggetti individuabili in relazione alla titolarità dei vari beni vincolati e considerati "uti singuli". Da ciò consegue che il giudicato di annullamento produca effetti ripristinatori della pienezza del diritto di proprietà, già affievolito, solo per il ricorrente e non si estenda ai proprietari rimasti estranei al giudizio dinanzi al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 11 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)