Sez. 1, Sentenza n. 7253 del 16/04/2004 (Rv. 572113 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI P.U. - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO | Inquadramento negli atti c.d. plurimi - Impugnazione - Conseguente giudicato di annullamento - Limiti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI P.U. - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO
La dichiarazione di pubblica utilità - che è implicita nell'approvazione del piano di insediamenti produttivi - non è un atto collettivo, ma va inquadrato nella categoria degli atti plurimi, ossia di quelli che riguardano una pluralità di soggetti individuabili in relazione alla titolarità dei vari beni vincolati e considerati "uti singuli". Da ciò consegue che il giudicato di annullamento produca effetti ripristinatori della pienezza del diritto di proprietà, già affievolito, solo per il ricorrente e non si estenda ai proprietari rimasti estranei al giudizio dinanzi al giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 11 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)