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Sez. 1, Sentenza n. 2038 del 12/03/1996 (Rv. 496311 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI P.U. - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO | Inquadramento negli atti c.d. plurimi - Impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità - Effetti - Conseguenze - Giudicato di annullamento - Effetti ripristinatori per il solo ricorrente - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496311-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI P.U. - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO

La dichiarazione di pubblica utilità non può farsi rientrare nella categoria degli atti collettivi - costituenti espressione di una volontà unica della pubblica amministrazione che provvede unitariamente ed inscindibilmente nei confronti di un complesso di interessi considerati non singolarmente, bensì come componenti di un gruppo unitario ed indivisibile - ma va inquadrata in quella degli atti c.d. plurimi, riguardanti cioè una pluralità di soggetti, individuabili in relazione all'appartenenza dei vari beni vincolati e considerati "uti singuli". Poiché ognuno di tali soggetti, in relazione al singolo bene, è titolare di distinti diritti ed interessi (diritto di proprietà, interesse alla regolarità della procedura ecc.), l'impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità da parte di uno di essi non può spiegare effetto rispetto alle altre situazioni giuridiche, con la conseguenza che il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto già affievolito solo per il ricorrente e per la specifica posizione da questo dedotta nel giudizio amministrativo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio enunciato, ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato la nullità della cessione volontaria del fondo, utilizzato per la costruzione dell'opera pubblica, per effetto dell'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità pronunciato dal giudice amministrativo in un giudizio nel quale il cedente era rimasto estraneo.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 11 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)