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Sez. 5 - , Ordinanza n. 2156 del 30/01/2020 (Rv. 656957 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina - Cessione delle quote della società di capitali prima della scadenza del termine quinquennale di cui all'art. 7 della l. n. 604 del 1954 - Cessazione della coltivazione diretta - Conseguenze - Perdita dell’agevolazione - Sussistenza - Fondamento - Natura di fatto sopravvenuto - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656957-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Qualora l'avente diritto alle agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina ceda le quote della società di capitali divenuta intestataria dei terreni prima della scadenza del termine quinquennale di cui all'art. 7 della l. n. 604 del 1954, la conseguente cessazione della coltivazione diretta da parte dei venditori integra la condizione di fatto - alternativamente prevista rispetto alla alienazione del fondo - cui la legge connette l'effetto giuridico della decadenza dalle agevolazioni, comportando l'obbligo di pagamento dei tributi ordinari dovuti per l'acquisto dei terreni. La cessione volontaria della proprietà dei terreni, da cui dipenda la cessazione dell'attività di coltivazione diretta del fondo, infatti, non integra uno dei fatti sopravvenuti non riconducibili, sotto il profilo soggettivo, all'acquirente né all'impossibilità della coltivazione per causa non riconducibile all'acquirente, che consentono la conservazione del beneficio.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 06/08/1954 num. 604 art. 2, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)