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Sez. 1, Sentenza n. 503 del 16/01/1992 (Rv. 475353 - 01)

Tributi (in generale) - Prescrizione e decadenza - In genere | Benefici fiscali ex legge n. 604 del 1954 - Coltivatore diretto - Morte entro dieci anni dal contratto di acquisto del fondo - Benefici fiscali in precedenza goduti - Decadenza - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475353-01

Tributi (in generale) - Prescrizione e decadenza - In genere

La decadenza dai benefici fiscali di cui alla legge 6 agosto 1954 n. 604, per l'ipotesi in cui l'acquirente, entro dieci anni dal contratto di acquisto, alieni volontariamente il fondo ovvero cessi di coltivarlo direttamente, prevista dall'art. 7 della legge predetta, costituisce una sanzione comminata dal legislatore per il comportamento del contribuente contrario alle finalità in vista delle quali i benefici medesimi sono stati concessi; ne consegue che la morte del coltivatore diretto non costituisce causa di decadenza dai benefici fiscali in precedenza goduti, non essendo ascrivibile a volontà del beneficiario la cessazione della coltivazione del fondo.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)