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Sez. 5, Sentenza n. 18849 del 07/09/2007 (Rv. 601044 - 01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Cessazione della coltivazione diretta del fondo - Decadenza ex art. 7 legge n. 604 del 1954 - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601044-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 604, la decadenza dalla agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprietà contadina, nell'ipotesi di cessazione della coltivazione diretta del fondo da parte dell'acquirente, prima del decorso di cinque anni dall'acquisto, non opera qualora la mancata attivazione derivi da fatti obiettivi sopravvenuti non riconducibili all'acquirente sotto un profilo soggettivo, stante il principio di trasparenza e conoscibilità degli oneri fiscali, per il quale non possono essere poste a carico di un soggetto le conseguenze di fatti sopravvenuti a lui non imputabili.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 06/08/1954 num. 604 art. 2, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)