diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 27570 del 14/12/2005 (Rv. 585774 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Domanda principale - Accoglimento in primo grado - Domanda subordinata non esaminata dal primo giudice - Riproposizione espressa in appello - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585774-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

In tema di impugnazioni, la parte integralmente vittoriosa in primo grado, qualora abbia in detto grado proposto, oltre alla domanda principale integralmente accolta, anche una domanda subordinata assorbita dall'accoglimento della domanda principale, è tenuta, in caso di appello della controparte, a riprodurre la relativa questione al giudice dell'impugnazione; tale riproposizione, peraltro, può ritenersi rituale ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., solo se la relativa domanda sia proposta con chiarezza e precisione sufficienti a renderla inequivocamente intellegibile per la controparte ed il giudicante. (Nella specie, è stato ritenuto che tale onere non fosse stato ottemperato dai convenuti i quali, vittoriosi in primo grado, si erano limitati a chiedere il rigetto del gravame avverso la sentenza impugnata che, avendo accolto la domanda principale, non aveva esaminato quella subordinata, assorbita dall'accoglimento della prima).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)