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Sez. 2, Sentenza n. 5805 del 12/04/2012 (Rv. 622291 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Domanda principale e domanda subordinata incompatibili - Accoglimento in primo grado della domanda subordinata - Riproposizione in appello della domanda principale - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622291-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

In tema di impugnazioni, qualora vi sia incompatibilità tra la domanda principale e la domanda subordinata proposte in primo grado (nella specie, rispettivamente, di esecuzione specifica di contratto preliminare, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., e di risoluzione dello stesso per inadempimento del promittente venditore), il rigetto della prima e l'accoglimento della seconda non preclude alla parte di riproporre nel giudizio di impugnazione la propria domanda principale, atteso che il vincolo di subordinazione rimane pienamente efficace per tutto il corso del giudizio, finché la domanda principale non venga respinta con sentenza passata in giudicato. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza d'appello che aveva dichiarato inammissibile la domanda ex art. 2932 cod. civ., per essere divenuta definitiva la statuizione di risoluzione per inadempimento dei relativi contratti resa nello stesso giudizio, in quanto non oggetto di impugnazione ad opera dell'attrice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)