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Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 19/07/2005 (Rv. 582973 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Domande non accolte in primo grado - Riproposizione in appello - Termini e forme.
Stato
decisa il 2005-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582973-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO

Nel giudizio di appello, le domande proposte in via subordinata in primo grado e ritenute assorbite dall'accoglimento della domanda principale, pur non necessitando di riproposizione attraverso un'impugnazione incidentale, devono essere richiamate in maniera esplicita in qualsiasi scritto, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, pena l'effetto di tacita rinuncia sancito dall'art. 346 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)