Sez. 5, Sentenza n. 2436 del 09/02/2004 (Rv. 570006 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Esenzioni tributarie - Domanda del contribuente - Forme e modalità - Valenza - Anche di istanza di rimborso dei tributi cautelativamente versati - Sussistenza - Conseguenze.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
In tema di agevolazioni tributarie, la domanda di esenzione dal tributo da parte del contribuente - che può essere contenuta tanto nella dichiarazione annuale dei redditi quanto nella successiva dichiarazione integrativa di cui all'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 - vale necessariamente anche come specifica istanza volta alla restituzione di quanto eventualmente e cautelativamente versato. Ne consegue che la domanda di rimborso non è subordinata alla conclusione del procedimento amministrativo per il riconoscimento dell'esenzione ed alla emanazione del relativo provvedimento da parte dell'amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1998 num. 218 art. 102 com. 3, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 408 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)