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Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 24/01/2001 (Rv. 543436 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Esenzioni dall'ILOR e dall'IRPEG in base agli artt. 101 e 105 del T.U. n. 218 del 1978 - Applicazione - Presupposto - Domanda del contribuente - Natura - Valenza - In caso di rituale e tempestiva presentazione - Anche di istanza di rimborso dei tributi cautelativamente versati - Conseguenze - Onere del contribuente di formulare distinta istanza di rimborso dei tributi medesimi nel termine di cui all'art. 38, comma primo, del d.P.R. n.602 del 1973 - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543436-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

La disciplina delle esenzioni dall'ILOR e dall'IRPEG di cui al combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), 101 e 105 del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 (T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), e 14, comma quinto, della legge 1 marzo 1986 n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), prevede sempre, per la loro applicazione, la domanda del contribuente: sia essa da individuare nella richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi (art. 102, comma terzo, richiamato dall'art.105, comma primo), che deve considerarsi regola generale in materia (cfr.anche art. 1 del d.P.R. n. 600 del 1973), ovvero anche in una specifica, autonoma istanza "ad hoc" (cfr. combinato disposto degli artt. 104 del d.P.R. n.218 del 1978 e 19-20 del D.M. 14 dicembre 1965, recante modalità di applicazione delle agevolazioni nel Mezzogiorno). Ne consegue che la domanda per l'applicazione delle esenzioni "de quibus" è elemento della fattispecie costitutiva del diritto all'esenzione. Il contribuente - il quale abbia presentato rituale e tempestiva domanda di esenzione dall'ILOR e dall'IRPEG ai sensi delle citate norme e, tuttavia, abbia cautelativamente versato i tributi oggetto della domanda di esenzione- non è soggetto all'onere di formulare distinta istanza di rimborso dei tributi medesimi nel termine di cui all'art. 38, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in quanto la domanda di esenzione vale anche come istanza di rimborso. Se, per un verso, è fuor di dubbio che la fattispecie considerata integra appieno lo schema prefigurato dall'art. 38, comma primo cit., - trattandosi di rimborso di versamenti diretti per dedotta inesistenza, totale o parziale, del relativo obbligo, in forza di esenzione operante "ex lege" - è anche certo che, nella fattispecie medesima, la domanda di esenzione, ove ritualmente e tempestivamente formulata, costituendo esercizio del relativo diritto vantato dal contribuente (e cioè, della pretesa al riconoscimento dell'inesistenza, totale o parziale, dell'obbligazione tributaria, fondata sulla norma di esenzione, e, quindi, dell'"inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento"), non può non implicare (anche)la inequivoca richiesta del contribuente stesso, volta alla restituzione, totale o parziale, di quanto già versato in via meramente cautelativa; in altri termini, sul piano logico - sistematico la domanda di esenzione dal tributo - o, più in generale, di agevolazione tributaria - non può non valere anche come specifica istanza volta alla restituzione di quanto già eventualmente e cautelativamente versato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 26, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 com. 1 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)