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Sez. 5, Sentenza n. 19690 del 01/10/2004 (Rv. 577484 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Accesso domiciliare - Autorizzazione del procuratore della Repubblica - Accertata illegittimità - Conseguenze - Prove acquisite nel corso della perquisizione - Inutilizzabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577484-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'illegittimità dell'autorizzazione del procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare - provvedimento prescritto dall'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA, reso applicabile anche in materia di imposte sui redditi dal richiamo operato dall'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - comporta l'inutilizzabilità, a sostegno dell'accertamento tributario, delle prove reperite nel corso della perquisizione illegale, pur in assenza di un'espressa previsione in tal senso, discendendo detta inutilizzabilità dal valore stesso dell'inviolabilità del domicilio consacrato nell'art. 14 della Costituzione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., Costituzione art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)