Sez. 5, Sentenza n. 14058 del 16/06/2006 (Rv. 590387 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Documenti acquisiti nel corso di attività di polizia tributaria - Utilizzabilità - Condizioni - Autorizzazione dell'autorità giudiziaria - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'utilizzazione della documentazione acquisita nel corso delle attività di polizia tributaria non è subordinato all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, richiesta dall'art. 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto tale atto è posto esclusivamente a tutela del segreto istruttorio; inoltre, la violazione delle regole dell'accertamento tributario non comporta come conseguenza necessaria l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti, in mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)