Sez. 5, Sentenza n. 25335 del 15/12/2010 (Rv. 615748 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Accesso domiciliare - Illegittimità per mancanza di autorizzazione - Informazioni di terzi e dichiarazioni del contribuente raccolte secondo i criteri di cui all'art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 - Utilizzabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'inutilizzabilità delle prove acquisite a mezzo di un accesso domiciliare illegittimo riguarda solo le prove e/o le fonti di prova per le quali l'accesso medesimo costituisca una condizione necessaria e non quelle che trovano nell'accesso una mera occasione, con la conseguenza che sono utilizzabili le informazioni di terzi e le dichiarazioni del contribuente raccolte nell'ambito di un accesso non autorizzato, rispettando i criteri di cui all'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - norma dettata in materia di Iva ma applicabile con riferimento alle imposte dei redditi in virtù del richiamo operato dall'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - in quanto le stesse sono collegate all'accesso in rapporto di mera occasionalità, potendo essere ugualmente acquisite sull'uscio dell'abitazione, per strada o negli uffici dell'organo deputato all'indagine.
Riferimenti normativi: DPR 06/10/1972 num. 330 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)