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Sez. L, Sentenza n. 5591 del 06/06/1998 (Rv. 516146 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Direttiva comunitaria per la tutela della retribuzione n. 987/1980 - Ritardata attuazione - Insussistenza del requisito del rapporto temporale tra mancato pagamento e dichiarazione formale dell'insolvenza (fallimento e altre procedure concorsuali, se applicabili) - Pretese risarcitorie del lavoratore - Infondatezza - Termine di un anno per la dichiarazione formale dell'insolvenza - Difficoltà eccessiva per l'esercizio del diritto - Insussistenza in termini generali - Fattispecie relativa a ipotesi di mancata deduzione dei presupposti di fatto per la concreta rilevanza di detta doglianza.
Stato
decisa il 1998-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516146-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

In relazione alla tutela del lavoratore rispetto al mancato conseguimento della retribuzione per effetto dell'insolvenza del datore di lavoro, è irrilevante la tardiva attuazione da parte dello Stato italiano della direttiva comunitaria n. 987/80, e quindi non sono configurabili pretese risarcitorie del lavoratore, se la tutela non sarebbe stata assicurata neanche nella vigenza della disciplina di cui alla D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, come nel caso in cui le retribuzioni non percepite siano maturate in epoca anteriore all'anno precedente alla dichiarazione di fallimento del datore di lavoro. Nè, in termini generali, è sostenibile la non congruità del requisito della dichiarazione formale dell'insolvenza del datore di lavoro (mediante l'apertura di una delle procedure concorsuali specificate dall'art. 1, comma primo, del D.Lgs. n. 80/1992, per i datori di lavoro che vi siano soggetti) entro il termine di un anno dal mancato pagamento della retribuzione, poiché in linea di principio i tempi richiesti dalla formalizzazione non sono tali da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto in questione e, d'altra parte, la maggiore lunghezza del termine previsto dalla normativa attuativa italiana (dodici mesi invece di sei della direttiva comunitaria) è astrattamente idonea a compensare la previsione di un accertamento formale dello stato di insolvenza, a cui la direttiva non fa riferimento. (Con riferimento alla specie, la S.C. ha rilevato che doveva escludersi l'astratta rilevanza della eccepita illegittimità, poiché l'interessato non aveva dedotto e provato la determinante anteriorità, nel caso concreto, della situazione di insolvenza rispetto alla relativa formalizzazione giudiziale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)