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Sez. L, Sentenza n. 1366 del 10/02/1998 (Rv. 512453 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Direttiva comunitaria sulla tutela dei lavoratori subordinati - Ritardata attuazione - Indennizzo relativo - Credito di lavoro - Configurabilità - Principi comunitari sull'adeguatezza della compensazione - Rilevanza interpretativa - Conseguenze - Interessi e rivalutazione - Spettanza - Decorrenza - Dal fallimento del datore di lavoro - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512453-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE

Quando il lavoratore ha titolo, ai sensi dell'art. 2, settimo comma, del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, alla corresponsione di un indennizzo a compensazione del danno da lui subito per effetto della tardiva attuazione, da parte dello Stato italiano, della direttiva comunitaria in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, gli sono dovuti anche, a compensazione del danno inerente alla ritardata disponibilità della relativa somma, gli interessi e la rivalutazione, nonostante il silenzio al riguardo del citato testo normativo, sia in applicazione l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - dovendosi ricomprendere il relativo credito tra quelli inerenti al rapporto di lavoro -, sia per l'esigenza di un'interpretazione conforme al diritto comunitario, e in particolare ai principi dettati dalla Corte di giustizia della Comunità europea con le sentenze 10 novembre 1991 "Francovich" (cause riunite C-6/90 e C-9/90), sugli obblighi risarcitori degli Stati membri per la mancata attuazione di direttive comunitarie, e 5 marzo 1996 "Brasserie du pecheur" e "Facortame" (cause riunite C-46/93 e V-48/93), attinente in generale agli obblighi risarcitori degli Stati membri nei confronti dei singoli per violazioni del diritto comunitario, sentenze le quali richiedono l'effettività della riparazione e quindi comportano che il diritto avente ad oggetto l'indennità in questione sia qualificato come credito di valore. La decorrenza degli interessi e della rivalutazione, alla luce degli stessi principi, va fatta risalire all'insolvenza dell'imprenditore datore di lavoro e precisamente alla data di dichiarazione del fallimento (nella specie intervenuto nel 1983).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)