Sez. L, Sentenza n. 8552 del 27/09/1996 (Rv. 499808 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Ritardata attuazione della direttiva comunitaria sulla tutela di lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Indennizzo per i danni conseguenti - Funzione - Natura giuridica - Danno da ritardo - Computo - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
Considerata la funzione risarcitoria o quanto meno indennitaria - cioè di compensazione di una perdita patrimoniale, a prescindere dalla illiceità della sua causa - della "indennità" disciplinata dall'art. 2, comma settimo, del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, diretta a compensare il danno subito dal lavoratore per effetto della tardiva attuazione, da parte dello Stato italiano, della direttiva comunitaria in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, la indennità stessa non conseguirebbe il suo scopo ove non includesse il danno da ritardo, secondo una disciplina corrispondente a quella delle obbligazioni risarcitorie, resa necessaria anche ai fini dell'ottemperanza alle prescrizioni della giurisprudenza comunitaria riguardo al risarcimento del danno da mancata attuazione di una direttiva comunitaria, secondo cui non possono essere applicate condizioni formali e sostanziali meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna. D'altra parte, il mancato richiamo, da parte del citato settimo comma, del quinto comma del medesimo articolo 2, che prevede la decorrenza degli interessi e della svalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda, si giustifica proprio con il fatto che per le fattispecie di insolvenza perfezionatesi quando la direttiva non era stata ancora attuata la domanda non avrebbe potuto essere proposta tempestivamente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, impugnata dall'I.N.P.S., che aveva riconosciuto interessi e rivalutazione con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla data dell'ammissione allo stato passivo del fallimento, cioè - come evidenziato dalla Corte - in analogia alla disciplina che sarebbe stata applicabile in caso di tempestiva attuazione della direttiva, dato il richiamo fatto dall'art. 2, terzo comma, del D.Lgs. n. 80 del 1992 all'art. 2, comma secondo, della legge n. 297 del 1982).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)