Sez. 1, Sentenza n. 4311 del 29/04/1999 (Rv. 525892 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Sentenza di nullità per esclusione di uno dei "bona matrimoni" - Accertamento in sede di delibazione della conoscenza o conoscibilità della riserva da parte dell'altro coniuge - Necessità - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
In sede di delibazione di sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione unilaterale di uno di "bona matrimoni" (nella specie, indissolubilità del vincolo) il giudice, pur non potendo procedere al riesame del merito ed al controllo in ordine all'effettiva esistenza della riserva mentale, deve tuttavia accertare la conoscenza o la conoscibilità della suddetta riserva da parte dell'altro coniuge, accertamento estraneo al processo canonico per irrilevanza rispetto a quel diritto e necessario per stabilire la contrarietà o meno della delibanda pronuncia all'ordine pubblico italiano in relazione ai principi di affidamento e buona fede; tale accertamento, benché ancorato ai fatti risultanti in sede ecclesiastica, deve essere condotto con autonomia di giudizio ed adeguatamente motivato, essendo, in mancanza, censurabile in sede di legittimità la relativa statuizione per difetto di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)