Sez. 3, Sentenza n. 1234 del 08/05/1973 (Rv. 363803 - 01)
USI CIVICI - OCCUPAZIONI E LEGITTIMAZIONI - VENDITA ANTERIORE ALLA LEGITTIMAZIONE DELL'OCCUPAZIONE - INVALIDITA - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA CON CLAUSOLA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO A CONDIZIONE DELLA SOPRAVVENIENZA DELLA LEGITTIMAZIONE - VALIDITA.*
USI CIVICI - OCCUPAZIONI E LEGITTIMAZIONI - VENDITA ANTERIORE ALLA LEGITTIMAZIONE DELL'OCCUPAZIONE - INVALIDITA - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA CON CLAUSOLA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO A CONDIZIONE DELLA SOPRAVVENIENZA DELLA LEGITTIMAZIONE - VALIDITA.*
In relazione al regime giuridico dei beni di uso civico - caratterizzato, fra l'altro, dalla inalienabilita - prima della legittimazione, l'usurpatore non puo validamente alienare il terreno occupato. Peraltro, agli effetti su indicati, non si configura un'alienazione attuale, allorche il terreno occupato formi oggetto di un contratto preliminare di vendita e la stipulazione del contratto definitivo sia condizionata al sopravvenire della legittimazione, giacche ove la condizione non si verifichi, l'impegno di vendere viene caducato, mentre, nel caso opposto, non puo farsi questione di incommerciabilita della res, ormai appartenente al legittimato. (V 1404/68, mass n 333036; 2553/67, mass n 329903; 2903/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 21, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)