Sez. L, Sentenza n. 1861 del 08/03/1990 (Rv. 465749 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - OBBLIGATORIETÀ - MEZZI EQUIPOLLENTI DI COMUNICAZIONE DESTINATI AI SINGOLI DIPENDENTI - INIDONEITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE - OBBLIGATORIETÀ - MEZZI EQUIPOLLENTI DI COMUNICAZIONE DESTINATI AI SINGOLI DIPENDENTI - INIDONEITÀ.*
Con riguardo alla garanzia procedimentale di cui al primo comma dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori, il cosiddetto codice di disciplina aziendale, quale insieme delle norme poste dal datore di lavoro o dalla contrattazione collettiva per definire sanzioni ed illeciti disciplinari, è efficace solo se portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti, mentre resta esclusa la possibilità di considerare equipollenti i mezzi di comunicazione che abbiano come destinatari i singoli dipendenti individualmente considerati, trattandosi di Disposizioni indirizzate ai lavoratori non come singoli ma come componenti di una collettività indeterminata e variabile. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto inidonea al fine del rispetto della predetta prescrizione la mera affissione nella bacheca aziendale di un avviso con l'indicazione della possibilità per i dipendenti interessati di consultare il codice di disciplina custodito in un ufficio dell'azienda medesima. (V 935/88, mass n 457295; (V 1208/88, mass n 457417; (V 4823/87, mass n 453461).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)