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Sez. L, Sentenza n. 7652 del 17/12/1986 (Rv. 449655 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - MANCANZA DI UN ESPLICITO PROVVEDIMENTO NEGATIVO - ESCLUSIONE DEL CARATTERE INDISPENSABILE DELLA PROVA - PRESUNZIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449655-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - MANCANZA DI UN ESPLICITO PROVVEDIMENTO NEGATIVO - ESCLUSIONE DEL CARATTERE INDISPENSABILE DELLA PROVA - PRESUNZIONE.*

Ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., nel giudizio di appello delle controversie disciplinate dal rito del lavoro, non sono ammessi nuovi mezzi di prova (eccettuato il giuramento estimatorio), salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione. Ne consegue che, nel caso in cui manchi un esplicito provvedimento negativo, deve ritenersi che il giudice di secondo grado, nel decidere la causa, abbia escluso, per implicito, che i mezzi stessi fossero indispensabili e tali da giustificare l'Esercizio del potere discrezionale (e perciò insindacabile in Sede di legittimità) conferitogli dalla norma citata. (V 3499/83, mass n 428396; (V 2226/82, mass n 420389; (V 464/82, mass n 418172).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)