Sez. 3, Sentenza n. 3499 del 20/05/1983 (Rv. 428396 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - MANCATA AMMISSIONE IN APPELLO - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - MANCATA AMMISSIONE IN APPELLO - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai fini del secondo comma dell'art. 437 (nuovo testo) cod. proc. civ., nelle controversie disciplinate dal rito del lavoro non sono ammessi nuovi mezzi di prova (eccettuato il giuramento estimatorio) salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione. Ne consegue che l'omessa motivazione sulla mancata ammissione in appello di ulteriori mezzi di prova non integra il vizio di mancato esame ma configura solo una implicita dichiarazione di esclusione della indispensabilità di essi. (Conf 2526/82, mass n 420389; (Conf 464/82, mass n 418172; (Conf 3165/80, mass n 406964).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)