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Sez. L, Sentenza n. 2526 del 23/04/1982 (Rv. 420389 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - PROVA PER TESTI - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - MANCANZA DI UN ESPLICITO PROVVEDIMENTO NEGATIVO - ESCLUSIONE DEL CARATTERE INDISPENSABILE DELLA PROVA - PRESUNZIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420389-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - PROVA PER TESTI - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - MANCANZA DI UN ESPLICITO PROVVEDIMENTO NEGATIVO - ESCLUSIONE DEL CARATTERE INDISPENSABILE DELLA PROVA - PRESUNZIONE.*

Poiché, a norma del secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. (nuovo testo), nel giudizio di appello delle controversie del lavoro non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione, la prova per testi dedotta in tale fase è inammissibile, con la conseguenza che, in Mancanza di un esplicito provvedimento negativo, deve ritenersi che il collegio, nel decidere la causa, abbia escluso che la prova stessa fosse indispensabile. (V 1657/77, mass n 385369; (Conf 3165/80, mass n 406964; (Conf 2082/79, mass n 398461).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)