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Sez. 2, Sentenza n. 870 del 26/01/2000 (Rv. 533199 - 01)

ARBITRATO - COMPETENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA | Deduzione "in limine litis" - Necessità - Eccezione di arbitrato irrituale - Deduzione della parte in sede di merito - Necessità.
Stato
decisa il 2000-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533199-01

ARBITRATO - COMPETENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA

L'eccezione con la quale sia dedotta l'esistenza di una clausola compromissoria, se rivolta a prospettare l'incompetenza del giudice adito per essere la vertenza oggetto di arbitrato rituale, può essere efficacemente proposta soltanto "in limine litis" con la prima difesa, mentre, se diretta a far rilevare l'assoggettabilità della controversia ad arbitrato irrituale, deve, comunque, essere sollevata in sede di merito dalla parte, con la conseguenza che, nell'una come nell'altra ipotesi, l'esistenza e l'operatività della clausola "de qua" non può essere rilevata dal giudice d'ufficio, né le parti possono legittimamente manifestare l'intento di avvalersi del compromesso per la prima volta in sede di giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)