Sez. L, Sentenza n. 2897 del 02/07/1977 (Rv. 386466 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - FUNZIONE - CONOSCENZA IN BASE ALLE NORME COLLETTIVE DEL MOMENTO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER EVENTO COLLEGATO ALLA CONDOTTA DELLA PARTE NON RECEDENTE - NECESSITA DEL PREAVVISO - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - FUNZIONE - CONOSCENZA IN BASE ALLE NORME COLLETTIVE DEL MOMENTO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER EVENTO COLLEGATO ALLA CONDOTTA DELLA PARTE NON RECEDENTE - NECESSITA DEL PREAVVISO - INSUSSISTENZA.*
Il preavviso, come limitazione attinente alle modalita dello Esercizio del recesso, tende ad evitare che la cessazione del rapporto di lavoro, determinata da atto discrezionale di una sola delle parti, si traduca in eccessivo pregiudizio per l'altra. Ne consegue che, quando la parte non recedente ha tempestiva conoscenza del momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro, in base alle Disposizioni della contrattazione collettiva, per evento collegato alla propria condotta (nella specie: mancata ripresa del servizio dopo il decorso dell'intero periodo di aspettativa), non e configurabile il fine proprio dell'istituto del preavviso ed esso non puo piu prospettarsi quale istituto connaturato al rapporto di lavoro a tempo indeterminato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)