diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10008 del 29/07/2000 (Rv. 538944 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebiti - Ripetibilità - Pagamenti antecedenti al 1996 - Disciplina ex art. 1 legge n. 662 del 1996 - Sostituzione integrale della disciplina anteriore - Sussistenza - Operatività della nuova disciplina - Estensione a tutti gli enti di previdenza obbligatoria - Fattispecie in tema di gestione speciale dell'Inps in relazione agli ex dipendenti Inail ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 761 del 1979.
Stato
decisa il 2000-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538944-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

La ripetibilità degli indebiti anteriori al 1996 è attualmente regolata in via esclusiva dalla disciplina introdotta dall'art. 1 legge n. 662 del 1996, che opera nei confronti di tutti gli enti pubblici di previdenza obbligatoria, senza che possa assumere valenza limitativa il riferimento, meramente esemplificativo, ai trattamenti Inps e Inail e senza che, pertanto, possano ritenersi escluse dall'applicabilità della nuova normativa le gestioni speciali come quella di cui è titolare, ad esaurimento, l'Inps ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 761 del 1979 per l'erogazione dei trattamenti previsti nei confronti del personale già dipendente dell'Inam che abbia optato per il mantenimento dell'originaria posizione assicurativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 CORTE COST., DPR 28/12/1979 num. 761 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)